L’alloggio del portiere costituisce un bene condominiale che viene concesso in funzione del rapporto di lavoro. Con la sentenza n. 3296/2026 il Tribunale di Palermo ha affrontato il caso di un alloggio del servizio di portierato dopo la separazione dei coniugi, nei casi in cui lo stesso non appartiene alla coppia ma al condominio. Nel caso analizzato il portiere aveva promosso un’azione nei confronti dell’ex moglie, rimasta nell’alloggio nonostante la sentenza di separazione non ne avesse disposto l’assegnazione. Il Tribunale chiarisce che la domanda del portiere costituisce azione personale di restituzione e non azione reale di rivendicazione. La distinzione è decisiva perché mentre la rivendicazione presuppone la prova della proprietà del bene, l’azione restitutoria richiede solo la dimostrazione del venir meno del titolo che legittimava la detenzione del convenuto. 


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