Il venditore risponde dei gravi difetti dello stabile anche quando la costruzione sia stata eseguita da un appaltatore diverso dal venditore, se questi ha conservato poteri di direttiva o di controllo sull’opera eseguita dall’appaltatore. Lo ha sostenuto la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16894/2026. Il caso analizzato riguarda un edificio in riferimento al quale era stata denunciata la sussistenza di gravi difetti. Gli attori avevano chiamato in responsabilità il venditore con l’azione di cui all’art. 1669 c.c., secondo la quale l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente per i gravi difetti presentati nell’edificio costruito. La società convenuta riteneva, invece, di non essere la costruttrice dell’edificio ma ‘solo’ la venditrice. La cassazione, censurando le conclusioni dei giudici di merito, ha sostenuto che il venditore risponde se aveva il controllo del cantiere.
Gravi difetti dell’edificio, risponde il venditore se controllava il cantiere
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