L’art. 73, comma 2, Tuir prevede che i redditi del trust siano imputati ai beneficiari individuati; negli altri casi il reddito è tassato in capo al trust. Secondo l’Agenzia delle Entrate e la consolidata giurisprudenza, un beneficiario è ‘individuato’ solo se, oltre a essere nominativamente identificato, ha un diritto attuale a pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito. La Corte di cassazione ha costantemente confermato questa interpretazione. Tuttavia, l’ordinanza n. 15674/2026 sembra collegare la trasparenza fiscale alla sola identificazione nominativa del beneficiario, affermando che il reddito gli è imputabile ‘in ogni caso’, anche senza percezione effettiva. Tale pronuncia non richiama il requisito del diritto attuale al reddito. Secondo l’autore, però, non rappresenta un cambio di orientamento, ma deriva dalle specifiche argomentazioni difensive del caso esaminato.


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