La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17347 depositata ieri,  ha disposto che ai fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana a una società madre con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva ‘madre-figlia’ non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva. 


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