Il contratto che il professionista stipula in conflitto di interessi con il cliente non costituisce un patto di quote lite vietato, se non c’è una correlazione con il diritto al compenso per l’attività svolta. Idem vale per il negozio concluso in violazione del rapporto fiduciario. Per il commercialista, poi, il divieto di patto quotalizio si applica soltanto quando patrocina il cliente davanti alle Cgt. E non anche quando agisce nell’ambito di un incarico di gestione stragiudiziale dell’esposizione debitoria dell’assistito. Così la Cassazione civile, nell’ordinanza n. 17508 del 2 giugno 2026. Bocciato il ricorso dell’erede della cliente del commercialista, incaricato di trattare con i creditori e trovare acquirenti per due immobili. 


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