La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 16300 dello scorso 26 maggio, ha affermato che il dipendente è tenuto a risarcire il proprio datore se gli ruba la clientela. Questo, anche se sta per dimettersi e decide di indirizzare i clienti verso quello che fra poco sarà il suo nuovo datore: l’obbligo di fedeltà vale fino alla risoluzione del rapporto e il lavoratore subordinato che lo trasgredisce è condannato a risarcire pure se non si configura la concorrenza sleale. Né gli eventuali ritardi nella retribuzione giustificano l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2105 c.c.. Diventa così definitiva la condanna inflitta ad un medico che dovrà pagare una multa di oltre 15 mila euro al centro sanitario dove lavorava prima.
Il dipendente che svia la cliente la risarcisce i danni
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