Prevale la sostanza sulla forma per la detraibilità dell’Iva sugli immobili abitativi. Sebbene, per le società di capitali, gli acquisti si presumano effettuati nell’esercizio d’impresa, la detraibilità dell’imposta richiede una verifica concreta dell’inerenza e della strumentalità del bene rispetto all’attività imprenditoriale, sia essa quella principale o una programmata. Con la sentenza n. 594/2026 dello scorso 21 maggio la Cgt di secondo grado del Lazio ha acceso i fari sul punto, ribaltando un vecchio orientamento sfavorevole e offrendo una interpretazione che privilegia l’inerenza reale del bene rispetto al dato formale del classamento catastale. Il caso trattato ha avuto origine da un accertamento notificato ad una Srl dall’Agenzia delle Entrate di Viterbo, relativamente all’anno d’imposta 2018.
Iva, prevale la sostanza
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