Con una sentenza dello scorso 3 giugno la Cassazione ha stabilito che compie il reato di caporalato il datore di lavoro che sottopaga i lavoratori, versando loro la metà di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro applicabile. E costituiscono indice di sfruttamento anche le violazioni in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. Affinché si configuri il delitto è però necessario accertare lo stato di bisogno del prestatore, che sussiste comunque per gli stranieri irregolari disposti ad accettare un lavoo in nero per una paga inferiore pur di guadagnare il necessario per il sostentamento. Ai fini del reato di sfruttamento del lavoro basta il dolo generico, ovvero agire con la consapevolezza di sottoporre il lavoratore a condizioni di sfruttamento, approfittando, appunto, dello stato di bisogno.
Sottopagare i dipendenti costituisce caporalato
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