La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 16650 dello scorso 28 maggio, ha affermato che in tema di annullamento del contratto per violenza morale, non integra il vizio richiesto dalla legge la situazione di mera pressione economica, di urgenza o di convenienza, quando difetti la prova di una concreta minaccia di un male ingiusto e notevole, proveniente dalla controparte o da terzi e specificamente diretta ad estorcere il consenso alla stipulazione del negozio. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso avverso l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Salerno. A promuovere il giudizio è stato un soggetto che si dichiarava creditore di una cospicua somma nei confronti dei convenuti rispettivamente a titolo di mutuo asseritamente erogato mediante una serie di assegni, in forza di atto di transazione e di accollo.
Contratti, ammesso il pressing
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