La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6499/2026, ha chiarito che il medico che ometta di annotare correttamente dati clinici, procedure eseguite e controlli effettuati non può successivamente avvantaggiarsi dell’incertezza probatoria derivante dalla propria omissione. Anzi: la responsabilità per il danno causato al paziente ricade sul sanitario se la sua condotta è astrattamente idonea a provocarlo ma non è possibile ricostruire compiutamente il nesso causale proprio per le lacune documentali imputabili al medico. Il caso affrontato dai giudici di piazza Cavour riguarda un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico: durante l’anestesia si era verificato un arresto cardiaco che aveva causato gravi danni neurologici e invalidità quasi totale. 


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