Ricorso tributario. Con l’ordinanza n. 14884 del 18 maggio 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che in assenza di preventiva comunicazione dell’udienza di trattazione, la discussione congiunta della fase cautelare e di quella di merito è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità della decisione. Il caso riguardava un contenzioso tra la Regione Veneto ed una Società a responsabilità limitata. Il ricorso trattava l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti.
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