Con l’ordinanza n. 18458 di ieri, la Corte di cassazione ha affermato che è nulla, per inesistenza del rischio, la clausola di una polizza D&O con la quale l’assicuratore si obblighi a rimborsare una società delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, ai quali l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. La decisione riguarda le polizze D&O, formula con cui si indicano le directors and officers liability insurance, ovvero i contratti assicurativi che possono coprire sia la responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti sia le perdite pecuniarie delle società collegate alle pretese avanzate contro tali soggetti.
Se manca il rischio assicurabile, la polizza D&O è nulla
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