Il comproprietario dell’immobile non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore. Ciò in quanto non è lui il committente dei lavori: non basta, infatti, la titolarità del diritto reale sul bene a radicare la posizione di garanzia prevista dell’opera dall’articolo 89, comma primo lettera b), del Dlgs n. 81/2008: committente è chi affida i lavori, mentre non risponde penalmente il comproprietario dell’immobile che resta estraneo alla scelta del lavoratore, alla definizione e all’esecuzione dell’opera. Così la Cassazione penale, nella sentenza n. 20674 del 4 giugno 2026 che si è pronunciata su una vicenda già finita due volte alla sua attenzione.
Il comproprietario non committente non risponde dell’infortunio
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