Con la sentenza n. 21078/2026 la Corte di cassazione ha chiarito che, se il pm archivia un fatto come ‘pseudonotizia’ iscrivendolo al modello 45, la persona offesa non può contestare la scelta tramite il Gip. Il rimedio principale è invece la richiesta di avocazione alla Procura generale, ai sensi degli articoli 412 e 413 c.p.p.. Il Procuratore generale può riesaminare la qualificazione del fatto e, se non la condivide, procedere a una diversa iscrizione. Anche dopo la riforma Cartabia, la scelta del registro in cui iscrivere gli atti resta una prerogativa del pm e non è sindacabile dal giudice. Il Gip può intervenire solo se gli atti gli vengono trasmessi dal pm per l’archiviazione. Resta possibile per la persona offesa ottenere la discovery degli atti quando l’inerzia del pm supera i termini previsti per l’esercizio dell’azione penale.
Contro l’archiviazione delle ‘pseudonotizie’ di reato sì all’avocazione
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