Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5650 dello scorso 13 maggio, è tornato a pronunciarsi sul tema dell’appalto non genuino e ha chiarito il ruolo del contratto nella distribuzione dell’onere probatorio. Punto centrale della sentenza è la dissociazione tra datore di lavoro formale ed effettivo utilizzatore della prestazione. Dissociazione ammessa dall’ordinamento solo entro schemi tipizzati e, proprio per questo, deve poter essere provata a partire dal contratto che la giustifica. Il caso analizzato dai giudici capitolini riguardava lavoratori formalmente dipendenti da società appaltatrici, ma impiegati per lungo tempo in servizi di accoglienza e portineria presso le sedi della committente. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera e la costituzione del rapporto direttamente in capo alle società utilizzatrice. Il contratto costituisce il primo presidio probatorio dell’esternalizzazione.
Doppio onere probatorio per la genuinità dell’appalto
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