Per il migrante trattenuto illegittimamente nel Cpr diventa più facile la richiesta di risarcimento. Con la sentenza n. 18658 depositata ieri le Sezioni unite civili della Cassazione hanno precisato che non è inammissibile la domanda che non è stata preceduta dall’impugnazione del provvedimento contestato per farne dichiarare l’illegittimità. Secondo le Sezioni unite sono ‘autonomi, complementari e concorrenti il modello risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare la tutela piena ed effettiva della libertà personale’. La sentenza ricorda che la tutela della libertà personale si realizza in modo pieno ed effettivo solo attraverso il riconoscimento congiunto di entrambe le forme di protezione, quella di rimozione del provvedimento e quella risarcitoria. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cpr, migrante recluso risarcito’ – pag. 30)
Risarcimento più facile al migrante trattenuto illegittimamente nel Cpr
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