Nella sentenza n. 21081 dello scorso 8 giugno la Cassazione penale ha stabilito che compie il reato di estorsione il datore di lavoro che, approfittando della posizione di supremazia, induce il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative rispetto a quelle dovute, prospettandogli la perdita del posto di lavoro. E ciò anche se l’ingiusta alternativa è posta con una minaccia anche solo larvata o implicita, quando il dipendente reclama i suoi diritti, con ripetute allusioni alle scarse opportunità di occupazione offerte dal mercato, specie al Sud. Dopo l’assoluzione in primo grado e l’appello della sola parte civile, il risarcimento del danno non patrimoniale al lavoratore scatta in base al criterio civilistico del ‘più probabile che non’ e non al rigido standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Basta la larvata minaccia del datore per far scattare l’estorsione
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