La Corte di cassazione, civile-tributaria, nella sentenza n. 10381 depositata lo scorso 20 aprile, ha stabilito che è inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in merito alla società cancellata dal registro delle imprese da oltre 5 anni contro la società o il difensore del liquidatore o dell’ultimo rappresentante legale. Il ricorso, infatti, può essere proposto solo ai soci succeduti ex art. 2495 c.c. che mantengono la legittimazione processuale attiva e passiva e le responsabilità in dipendenza della natura della partecipazione. La vertenza tratta di un ricorso proposto da una Srl (cancellata dal Registro delle imprese) contro una cartella di pagamento per Iva dell’anno 2017.
Società cancellata, ricorso ko
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