Operazioni di trasferimento d’azienda. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9704 del 15 aprile 2026, ha stabilito che nelle cessioni d’azienda l’acquirente risponde dei debiti anteriori al trasferimento solo se risultano dai libri contabili obbligatori. La mera conoscenza del debito non è sufficiente. Le clausole contrattuali che regolano l’accollo delle passività tra cedente e cessionario operano soltanto nei rapporti interni e non possono estendere la responsabilità del cessionario verso i crediti oltre i limiti previsti dalla legge.
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