Con l’ordinanza n. 17089 del 2026 la Corte di cassazione ha sostenuto che deve proporre querela di falso il dipendente che sostiene di aver sottoscritto per ricevuta la comunicazione del suo licenziamento senza esserne consapevole o contestando il contenuto del documento. I giudici di legittimità hanno confermato il verdetto espresso dalla Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato improponibile l’impugnativa di un licenziamento asseritamente orale. Un lavoratore ha dedotto di essere stato licenziato oralmente. L’azienda, invece, ha eccepito di aver intimato il licenziamento in forma scritta, producendo copia della lettera sottoscritta dal dipendente ‘per ricevuta’. Il dipendente ha negato il collegamento tra la propria sottoscrizione e l’effettiva conoscenza del recesso datoriale, affermando di aver sottoscritto documenti diversi senza essere consapevole che fra essi vi fosse la comunicazione di recesso. 


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