L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 111/2026, chiarisce che la semplificazione Iva per le triangolazioni comunitarie si applica solo se l’operatore intermedio designa espressamente il cessionario finale come debitore dell’imposta nel Paese di destinazione. In mancanza di questo requisito, trovano applicazione le regole ordinarie delle cessioni a catena. L’operatore intermedio deve quindi identificarsi ai fini Iva nello Stato di arrivo dei beni e assolvere i relativi adempimenti. La designazione deve risultare dalla fattura di vendita, con indicazione della partita Iva del cessionario nel Paese di destinazione. L’Agenzia esclude la possibilità di sanare successivamente l’omissione tramite emissione di una nuova fattura. Nel caso esaminato, la società tedesca avrebbe dovuto identificarsi ai fini Iva in Italia. 


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