Anche in assenza di operazioni attive spetta il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva relativa a spese preparatorie all’esercizio dell’attività d’impresa. A ribadirlo è stata la Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 484 depositata lo scorso 4 febbraio. Naturalmente – dicono i giudici – è necessario che sia accertata l’effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente abusive. La controversia aveva al centro una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che aveva sostenuto investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Detrazione Iva ammessa anche per le attività preparatorie dell’impresa
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