In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposta sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. L’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia con la sentenza n. 1013/9/2026 depositata lo scorso 11 maggio. 


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