Con l’ordinanza n. 16111 dello scorso 25 maggio la Corte di cassazione, sezione civile, ha chiarito che in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale, il periodo di rinvio dell’udienza determinato dall’adesione del difensore all’astensione dalle udienze non può essere escluso integralmente dal computo, ma solo entro il limite di 60 giorni quale parametro normativo di congruità del differimento. Il tempo eccedente tale termine è imputabile allo Stato, poiché riconducibile a disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria. I giudici di legittimità hanno cassato il decreto impugnato in relazione al primo motivo accolto e hanno ingiunto al min. Giustizia di pagare l’indennizzo a favore della parte ricorrente.
Sciopero del legale soppesato
questo articolo si trova a pagina 5