Gli importi che il danneggiato ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputati dal montante del risarcimento. Ma questo non avviene quando vi sia un’assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non è sufficiente che si tratti di danni della stessa natura. A ribardirlo è stata la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14356 dello scorso 15 maggio che è tornata a pronunciarsi in merito alla compensatio lucri cum damno. Nel caso analizzato gli eredi di un lavoratore che per anni ha operato in ambiente saturo di fumi, polveri e fibre di amianto per poi ammalarsi di mesotelioma pleurico hanno chiamato in causa il ministero della Difesa per ottenere il risarcimento biologico e morale.
Risarcimenti, la rendita Inail si detrae solo quando l’oggetto è identico
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