La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12783 dello scorso 5 maggio, ha esteso il principio della preclusione per coesistenza anche alle ‘famiglie di marchi’ o ‘marchi seriali’. Il titolare di un marchio anteriore non può chiedere l’annullamento di un marchio simile se i segni hanno convissuto a lungo, in buona fede e senza generare confusione nei consumatori. La Corte ha chiarito che tale principio si applica anche quando la coesistenza riguarda l’elemento distintivo dominante condiviso da più marchi della stessa famiglia. La prolungata presenza sul mercato consente infatti ai consumatori di distinguere l’origine dei prodotti, eliminando il rischio di confusione. Nel caso esaminato, la convivenza pluridecennale del lemma ‘RTL’ tra due diverse famiglie di marchi ha escluso la possibilità di annullamento. La buona fede del titolare del marchio successivo può essere desunta dalla pacifica e duratura coesistenza dei segni.
Preclusione per coesistenza anche per i marchi seriali
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