Con la sentenza dello scorso 20 maggio, la n. 20669, la Corte di cassazione ha ribadito che per i bonus edilizi diversi dal Superbonus non occorre presentare stati di avanzamento lavori, ma questo non significa che la cessione del credito o lo sconto in fattura possano fondarsi su fatture riferite a opere non realizzate. Il credito d’imposta presuppone infatti l’effettiva esecuzione dell’intervento agevolato e non può sorgere per effetto della sola emissione della fattura o del pagamento della spesa. I giudici di piazza Cavour hanno confermato il sequestro disposto nei confronti di una società coinvolta in operazioni relative al bonus facciate. Nel caso analizzato due condomìni avevano utilizzato il meccanismo dello sconto in fattura.
Bonus facciate: per il credito d’imposta le fatture non bastano
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