La sezione civile del Tribunale di Roma, con la decisione dello scorso 7 marzo, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può approvare una proposta transattiva formulata nell’ambito della composizione negoziata anche oltre il termine massimo di 360 giorni, purché prima del deposito della relazione finale dell’esperto. Con questo principio i giudici capitolini rafforzano la centralità della transazione fiscale quale strumento di continuità aziendale. Nella composizione negoziata la transazione fiscale non si arresta automaticamente allo scadere dei 360 giorni. L’Agenzia delle Entrate può approvare l’accordo anche oltre la durata massima del percorso, purché ciò avvenga prima del deposito della relazione finale dell’esperto. Questa è la portata innovativa dell’orientamento espresso dal Tribunale di Roma. 


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