La Commissione norme di comportamento di Aidc Milano, con la tesi sostenuta nella norma 237, ha evidenziato che il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali riportabili a nuovo continua a essere esercitabile per superare questi limiti quando il contribuente dimostri, tramite interpello disapplicativo, l’assenza di indebite compensazioni intersoggettive di imponibili di segno opposto. La riforma ha introdotto una nuova soglia quantitativa entro la quale il corrispondente importo delle perdite è riportabile interamente. Si tratta del valore economico netto del patrimonio della società che riporta le perdite, determinato mediante perizia giurata redatta da un soggetto qualificato ex art. 2409 bis c.c.. Questo valore rappresenta il valore corrente del compendio aziendale e deve essere ridotto del doppio dei conferimenti eseguiti nei 24 mesi precedenti. Resta la possibilità alternativa di usare l’originario parametro del patrimonio netto contabile, depurato dei conferimenti e dei versamenti dei 24 mesi precedenti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per Aidc perdite sempre riportabili se non c’è indebita compensazione’ – pag. 23)


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