Con l’ordinanza n. 19480 dello scorso 12 giugno la Corte di cassazione ha stabilito che l’avviso bonario sui contributi non pagati interrompe la prescrizione del credito Inps nel momento in cui le Poste rilasciano l’avviso di giacenza della raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa, ovvero quando l’indirizzo è noto ma il destinatario non è presente al momento della tentata consegna. L’atto dell’istituto previdenziale, infatti, costituisce subito in mora il debitore, interrompendo la prescrizione, senza che debbano passare 10 giorni dall’avviso di giacenza come invece previsto per la notifica degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati per posta. L’avviso bonario ha natura stragiudiziale e se ne presume la conoscenza del destinatario, ma se il contribuente contesta la ricezione dell’atto il giudice deve verificare l’esito della ricezione.
Prescrizione sui contributi stop dall’avviso di giacenza
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