Secondo l’ordinanza n. 18529/2026 della Corte di cassazione, durante le ferie la retribuzione può non coincidere con quella dei giorni di lavoro. Per la giurisprudenza comunitaria la retribuzione deve essere paragonabile a quella corrisposta nei giorni lavorativi. Questo significa che l’importo deve essere perfettamente coincidente. Nel caso analizzato dai giudici, un macchinista del settore ferroviario ha rivendicato l’inclusione nella retribuzione feriale di due voci retributive per suo dire funzionalmente collegate alle mansioni e ordinariamente corrisposte nei giorni di lavoro. La Corte d’appello di Torino ha escluso il computo di tali voci nella retribuzione feriale. La Cassazione ha confermato tale valutazione.
In ferie possibile una busta paga senza voci collegate alla funzione
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