La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18431 dello scorso 8 giugno, conferma la deducibilità degli ammortamenti da parte del proprietario per i beni concessi in comodato a un fornitore che fornisce beni o esegue lavorazioni per conto del primo. La prassi riguarda gli investimenti in immobilizzazioni, per esempio stampi, acquistati dal cliente e concessi in uso esclusivo al fornitore. I contratti devono disciplinare diritti e obblighi, prevedendo l’utilizzo esclusivo, il divieto di impiego per terzi e la restituzione dei beni a fine rapporto. Dal punto di vista economico, il costo complessivo non cambia: una quota è imputata ad acquisti o servizi e una quota agli ammortamenti. Nel caso del comodato, occorre inoltre predisporre la documentazione prevista dal Dpr n. 441/97 per evitare presunzioni di cessione o acquisto ai fini Iva.
Deducibilità garantita per gli ammortamenti dei beni dati in comodato
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