La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 di ieri, ha sostenuto che la disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes) anteriore alla riforma del processo civile del 2022 non è incostituzionale. Fari accesi sull’articolo 614-bis c.p.p., con le misure di coercizione indiretta a carattere pecuniario, astreintes, che mirano ad incentivare l’adempimento volontario di una obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato. A sollevare il dubbio di legittimità era stato il Tribunale di Brindisi che contestava l’assenza di limiti temporali o quantitativi alle misure coercitive. La Corte ha riconosciuto che un’astreinte non può sottrarsi definitivamente, poiché con il tempo rischia di perdere il collegamento con l’interesse concreto del creditore. Tuttavia, non è necessario prevedere per legge la possibilità di fissare successivamente un termine finale o un tetto massimo. 


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