Con il decreto dello scorso 21 maggio il Tribunale di Genova ha deciso che il concordato semplificato è fattibile e omologabile anche quando all’apertura della composizione negoziata della crisi d’impresa manchino le condizioni per definire proficui accordi con i creditori e non sia individuata una concreta soluzione ai sensi dell’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La condizione perché ciò possa attuarsi, però, è il rispetto della buona fede nelle trattative con i creditori. I giudici liguri hanno omologato la proposta formulata da una piccola Srl, con cui sono stati parzialmente stralciati i crediti di fisco e Mediocredito centrale. L’Amministrazione finanziaria è stata anche condannata al pagamento delle spese di giustizia.
Il concordato semplificato vince
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