Con la risposta a interpello n. 117 dello scorso 4 giugno l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’agevolazione ‘prima casa’ in caso di vendita di un’abitazione frutto di fusione. Secondo l’Amministrazione finanziaria la prima casa, nata da una fusione, non preclude una nuova agevolazione; tuttavia, il riconoscimento del credito d’imposta è parziale. L’agevolazione ‘prima casa’ vale anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile nello stesso comune dell’unità abitativa già posseduta, frutto della fusione di una porzione di abitazione acquistata con il beneficio e di una porzione contigua acquistata senza, a condizione di venderla entro due anni dal nuovo acquisto agevolato. E solo l’imposta di registro già versata in relazione alla porzione immobiliare acquistata con il beneficio ‘prima casa’ costituisce un credito di imposta per i contribuenti, escludendo dai calcoli l’abitazione acquistata in seguito e accorpata alla precedente.
Immobili accorpati, sì al bonus
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