La Corte di cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 11347/2026, ha stabilito che il riconoscimento forfettario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi può essere applicato solo quando deriva da movimentazioni bancarie. Con la decisione in parola i giudici di piazza Cavour hanno cambiato orientamento rispetto alla decisione n. 19574/2025 dove, sulla base della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, la stessa Consulta aveva stabilito la necessità di riconoscere una quota di costi forfettaria negli accertamenti presuntivi. Con questa nuova pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il riconoscimento forfettario dei costi vale solo per gli accertamenti analitico-induttivi basati sulle movimentazioni bancarie non giustificate e non su ogni tipo di accertamento presuntivo. 


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