Con il decreto dello scorso 21 maggio il Tribunale di Milano ha chiarito i criteri per autorizzare l’esecuzione degli accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi. L’autorizzazione è possibile solo se la procedura è stata avviata in modo corretto e se sussistono concrete prospettive di risanamento dell’impresa. Il giudice è chiamato a verificare la completezza, coerenza e attendibilità della documentazione e delle attestazioni richieste dalla legge. Le attestazioni devono essere motivate e argomentate, non potendo ridursi a dichiarazioni generiche o meramente formali. Resta invece esclusa ogni valutazione di merito sulla convenienza economica dell’intesa che spetta solo alle agenzie fiscali. Il Tribunale ha inoltre ammesso che un unico professionista indipendente possa redigere entrambe le attestazioni previste, purché siano distinte e la società non abbia già un revisore legale.
Iter negoziato e debiti fiscali, il giudice non entra nel merito
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