Con la sentenza n. 44 depositata lo scorso 26 febbraio il Consiglio nazionale forense afferma che il curatore speciale del minorenne non può in alcun modo patrocinare uno dei genitori che sia in causa con l’altro. Il caso trae origine dall’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo di 8 mesi a carico dell’incolpato da parte del Consiglio distrettuale di disciplina della Calabria. La decisione trovava il proprio fondamento nell’assunzione di un incarico difensivo da parte del legale in una causa che vedeva contrapposti i due genitori del minore di cui era curatore speciale. L’incolpato ricorreva deducendo l’illegittimità della decisione, non potendosi ritenere presente una responsabilità disciplinare solo sulla base dell’assunzione della difesa di uno dei genitori. 


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