La sezione Lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1235/2026, ha chiarito che in materia di retribuzione variabile, la responsabilità del datore per l’omessa fissazione degli obiettivi non comporta automaticamente il pagamento del premio al lavoratore né un risarcimento parametrato al suo intero importo. L’onere della prova grava sul lavoratore e deve riguardare la concreta probabilità di conseguimento del risultato. I giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi sul tema della perdita di chance connessa alla mancata fissazione degli obiettivi individuali ai fini del premio di risultato, offrendo un chiarimento netto sul piano probatorio.
La mancata fissazione degli obiettivi non fa scattare il premio all’addetto
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