Al professionista spetta il compito di controllare e verificare i documenti ricevuti. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21061/2026, ha affermato che la diligenza del commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma impone un dovere ampio di controllo e verifica della documentazione ricevuta dal cliente. Tale dovere è funzionale a intercettare e segnalare eventuali anomalie o errori, quali ad esempio, quelli presenti nella fatturazione attiva, anche se quest’ultima è curata direttamente dal cliente stesso. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità una notaia aveva avanzato richiesta di risarcimento danni al proprio commercialista che l’aveva assistita in via continuativa per gli adempimenti fiscali. 


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