Il Tribunale di Napoli, sezione civile, nell’ordinanza n. 5161/2026, precisa che l’amministratore di condominio rispetta le norme se comunica ai creditori non ancora soddisfatti i dati generici dei condòmini morosi. Ci riferiamo al nome, cognome, codice fiscale e indirizzo, così come risultanti dall’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130 n. 6 del Codice civile, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non ancora corrisposti, con i rispettivi millesimi di competenza in relazione allo specifico credito maturato. 


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