L’impiego di strumenti di AI non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate. Questo emerge dalla sentenza n. 23006 della Terza sezione penale. Per la prima volta i giudici di piazza Cavour evidenziano che se il difensore corrobora le proprie tesi con precedenti giurisprudenziali inesistenti, frutto di allucinazioni informatiche, è responsabile. L’uso dell’AI non vale di per sé ad escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore utilizza nel ricorso sentenza mai pronunciate o massime alterate o riferimenti inesistenti, è responsabile per manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. 


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