La violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e, in particolare, l’intimazione del licenziamento in assenza di preventiva contestazione dell’addebito disciplinare, non determina la nullità del recesso, bensì l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria debole. Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 17208/2026, affermando un principio che, seppur consolidato, è stato pretermesso dalla Corte di appello di Ancona. Gli ermellini hanno evidenziano che, seppur la qualificazione giuridica in termini di nullità compiuta dalla Corte d’appello sia errata, le conseguenze sanzionatorie sono state poi correttamente individuate e ascritte al regime reintegratorio previsto dall’articolo 3, comma 2.
Reintegrazione se non è stato contestato l’illecito
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