Con l’ordinanza n. 20128/2026 la Corte di cassazione ha stabilito che l’accesso anticipato alla pensione con opzione donna non può essere fruito se si sono già raggiunti i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria. I giudici del Palazzaccio hanno esaminato il caso di una lavoratrice che aveva chiesto il trattamento pensionistico sperimentale con opzione donna. L’Inps aveva rigettato l’istanza dal momento che l’assicurata aveva già maturato gli ordinari requisiti per la pensione anticipata previsti dalla riforma Fornero e non aveva alcun titolo per accedere a questa forma derogatoria di pensione. L’ordinanza della Cassazione ha accolto le tesi dell’Inps evidenziando che opzione donna nasce come deroga ai più rigorosi requisiti degli accessi ordinari a pensione con la esclusiva finalità di accordare il trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli altri assicurati.
Opzione donna non può aumentare l’assegno
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