Con la sentenza n. 21670 dello scorso 12 maggio la Cassazione penale ha ribadito che i lavori eseguiti dopo il rilascio di una falsa asseverazione non riducono il profitto confiscabile né salvano il beneficio fiscale ottenuto, poiché il credito d’imposta generato da un’attestazione non veritiera deve essere considerato integralmente illecito, con conseguente decadenza dell’intera agevolazione. La pronuncia trae origine da una vicenda relativa a un intervento agevolato con Superbonus, nell’ambito della quale gli inquirenti contestavano l’indebita generazione di crediti d’imposta mediante l’attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori che, alla data dichiarata, risultavano in realtà realizzati soltanto in misura minima.
Falsa asseverazione, il 110% ko
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