In merito alle misure riguardanti il mondo bancario l’ultima manovra economica ha previsto la deducibilità Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, stabilendo che, rispetto alle norme che prevedono tradizionalmente la deduzione immediata di tali svalutazioni, ciò venga rinviato invece in quinti. In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E di ieri, ha chiarito che le svalutazioni, appunto deducibili in quinti, vanno assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Come anticipato, la legge di Bilancio 2026 ha previsto che per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rivalutazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesso sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Banche, deduzione immediata’ – pag. 22)
Nelle banche perdite attese su crediti al netto della rivalutazioni
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