Con la sentenza n. 55 depositata lo scorso 20 febbraio il Consiglio nazionale forense afferma che le cause d’incompatibilità previste dagli articoli 51 n. 4 e 52 c.p.c. non si applicano nel procedimento disciplinare. Pertanto, il consigliere che ha deciso nella fase cautelare può conoscere nel merito. Il Cnf ritiene, infatti, che fase cautelare e fase di merito siano autonome e non determinino incompatibilità tra i componenti del collegio. Respinta la censura di incostituzionalità sollevata da un avvocato incolpato sulla presunta mancanza di imparzialità dell’organo disciplinare. L’orientamento è coerente con la giurisprudenza della Cassazione. Per la Suprema corte, il numero limitato dei membri dei Consigli di disciplina giustifica una disciplina meno rigorosa delle incompatibilità, senza compromettere le garanzie dell’incolpato.
Consigliere nelle due fasi: cautelare e di merito
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