La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18398/2026, ha affermato che nel commercio transfrontaliero l’Iva è dovuta nel Paese di consumo. Le operazioni di vendita online che coinvolgono un fornitore comunitario, un rivenditore italiano e un consumatore finale nazionale non possono essere scomposte artificiosamente in più cessioni autonome per escludere l’applicazione dell’Iva in Italia. Il caso trae origine da una vicenda riguardante un operatore italiano attivo nel commercio di pneumatici. Il contribuente raccoglieva gli ordini dei clienti italiani attraverso una piattaforma online e, solo dopo aver ricevuto l’acquisto, provvedeva ad approvvigionarsi presso un fornitore tedesco, il quale spediva direttamente la merce all’acquirente finale in Italia. Per la difesa, il commerciante aveva correttamente omesso di applicare l’Iva sulle cessioni ai privati in quanto l’operazione era priva del requisito della territorialità.
Iva nel paese di consumo
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