Dalla lettura coordinata del Dl Antifrodi e della sentenza della Corte di cassazione n. 20669 dello scorso 20 maggio emerge un buco interpretativo di 18 mesi sulla rilevanza dell’asseverazione di congruità delle spese nell’ambito delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi ordinari. I giudici di legittimità hanno affrontato il tema della cedibilità dei crediti maturati nell’ambito del bonus facciate e hanno ribadito il principio secondo cui la cessione del credito non può prescindere dall’effettiva esecuzione delle opere agevolate. Dalla lettura delle motivazioni emerge un intervallo temporale nel quale il meccanismo della cessione del credito risultava già operativo, mentre non era ancora entrato a far parte dell’ordinamento il principale presidio tecnico richiamato dalla Corte a supporto della propria ricostruzione.
Bonus edilizi con il vuoto
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