Con la sentenza n. 21625 la Cassazione penale ha stabilito che la contestazione di un’aggravante non esclude la possibilità di accedere all’istituto della messa alla prova che resta applicabile anche ai reati a citazione diretta aggravati, come la resistenza a un pubblico ufficiale, in assenza di un espresso divieto di legge. La Corte richiama un’interpretazione favorevole all’accesso all’istituto in parola, coerente con la finalità rieducativa propria. Le preoccupazioni legate all’estensione del beneficio non giustificano un’interpretazione restrittiva, come già chiarito dalle Sezioni Unite. Resta però fondamentale il ruolo del giudice, chiamato a valutare con particolare rigore la gravità del fatto e le concrete prospettive di recupero dell’imputato. 


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